
Statuto
Art. 1) Denominazione e sede
E’ costituita un’associazione culturale e ricreativa di promozione sociale denominata “PUNTODOC”.
La sede dell’associazione è in Torino, via Mazzini n. 50.
Art. 2) Scopo Sociale
L’associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e ha finalità esclusivamente culturali, artistiche, sociali e solidaristiche. L’Associazione si propone di:
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e a una più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- favorire l’estensione delle attività culturali sul territorio, valorizzandone le risorse, anche con la promozione di forme consortili tra Associazioni e altre Organizzazioni.
- collaborare con Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Enti che si occupano di problematiche sociali e culturali per promuoverne, documentarne e condividerne le attività
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci.
Art. 3) Attività sociali
L’Associazione ha per scopo:
- lo svolgimento di attività culturali nell’ambito della produzione, la realizzazione, totale o parziale, la distribuzione di audiovisivi (su qualsiasi supporto e con qualsiasi utilizzo finale) e di qualsiasi altra espressione artistica finalizzata all’accrescimento culturale e all’acquisizione di diversi mezzi espressivi per i soci. Si considerano da privilegiare le opere di documentazione delle attività culturali, con particolare valore artistico o sociale, in qualsiasi forma siano prodotte.
- l’organizzazione di rassegne, mostre, manifestazioni, archivi, corsi, incontri, viaggi e convegni ed ogni altro tipo di iniziativa volta alla promozione artistica e culturale.
- la promozione di scambi di conoscenze e di strumenti, nel campo audiovisivo e in generale artistico-culturale, tra i soci.
- lo svolgimento delle proprie attività in Italia e all’estero, sempre allo scopo di promuovere la formazione culturale e artistica e la consapevolezza del sociale tra i soci.
- la partecipazione a progetti e campagne anche internazionali che si propongano di intervenire con iniziative di carattere artistico, culturale e sociale in situazione di difficoltà e disagio.
Art. 4) Il Socio
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’organizzazione e contribuisce a realizzarle. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli. I soci possono essere persone fisiche o associazioni: in questo caso all’atto dell’iscrizione dovranno indicare la persona fisica che li rappresenta. Per i soci minorenni la partecipazione all’attività associativa dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età. I soci, con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.Art. 5) Ammissione dei soci
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda di ammissione e il conseguente versamento della quota sociale danno diritto a ricevere la tessera sociale e ad acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica all’interessato le motivazioni dell’esclusione e questi può presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti e in via definitiva l’assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.Art.6) Diritti dei soci
Il socio che, ammesso, sarà iscritto nell’apposito libro a cura dell’organo amministrativo, ha diritto a ricevere la tessera sociale. Tutti i soci hanno diritto a ricevere la tessera sociale. Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare alle manifestazioni indette dall’associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. Il socio maggiorenne ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto, di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.Art. 7) Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota associativa stabilita dall’assemblea in funzione dei programmi di attività.
- all’osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale e attraverso versamenti di quote straordinarie.
Art. 8) Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie dei contributi associativi versati.Art. 9) Esclusione
Il socio può essere escluso quando non ottempera le norme statutarie; arreca danni morali o materiali all’associazione; danneggia l’immagine dell’associazione. L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esclusione.Art. 10) Intrasmissibilità delle quote sociali
Tutte le quote sociali, ordinarie e straordinarie, e i contributi associativi versati all’associazione, non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte.Art. 11) Finanziamento dell’associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:- quote associative, che possono essere richieste all’atto di ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quali contributo straordinario e a fronte di attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili né restituibili.
- entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni.
- erogazioni conseguenti ai contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altri enti pubblici o privati.
- prestiti di soci all’associazione per attività particolari, come ad esempio l’inizio dell’attività. Il prestito è restituito ai soci dall’associazione non appena il bilancio lo consente.
- altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive.
Art. 12) Patrimonio sociale
Il Patrimonio è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione, da lasciti e donazioni diverse, dall’eventuale fondo di riserva.Art. 13) Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’assemblea dei soci può, con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini dell’esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.Art. 14) Bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo deve presentare per l’approvazione all’assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto dev’essere depositato presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea, in modo che i soci possano prenderne visione.Art. 15) Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio verranno utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.Art. 16) Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.Art. 17) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
Art. 18) L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Il suo funzionamento è stabilito dall’art. 2532 del Codice Civile. L’assemblea è convocata mediante avviso, da affiggersi nella bacheca dei locali in cui l’Associazione svolge la propria attività almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, oppure mediante avviso scritto da comunicare a tutti i soci. E’ convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa inoltre deve essere convocata su richiesta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovrenno esprimere per iscritto le materie di cui trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. l’assemblea deve essere inoltre convocata per.l’elezione del Consiglio Direttivo e degli eventuali organi previsti dallo statuto.
la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organo dellìassociazione.
L’ Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Le assemblee sono presiedute dal presidente dellìAssociazione o da altro associato in sua assenza. Lassemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunota in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto a un voto. Per esercitare il proprio diritto al voto attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, scegliendo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.
Art. 19) Consiglio Direttivo: compiti e funzioni
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione.
prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti. - redigere il bilancio dell’Associazione.
stabilire l’importo delle quote associative. - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- decidere in modo inappellabile rispetto all’accoglimento delle domande di ammissione degli aspiranti soci.
Art. 20) Consiglio Direttivo:composizione e finzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni. E’ composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, scelti tra gli associati, rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. E’ convocato ogni volta vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voptanti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.Art. 21) Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le delibere adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario delle attività dell’Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono svolte dal vice Presidente.Art. 22) Controversie tra gli associati
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, anche con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, saranno sottoposte ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell’Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente, che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzioni di Presidente del Collegio.Art. 23) Scioglimento
In caso di scioglimento dell’ Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi da realizzi devono essere destinati ad altri enti o associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità.Art. 24) Variazione sede sociale
La sede dell’Associazione potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.Art. 25) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che regolano l’associazionismo culturale, assistenziale e ricreativo.Associazione culturale PUNTODOC - Via Mazzini 50 - 10123 Torino | Tel-Fax. 011 812577 | P.IVA 09096620019 | Design
